Riaprono le domande per il Conto Termico 3.0: cosa cambia per i condomini e privati?

3 Luglio 2026
Riaprono le domande per il Conto Termico 3.0: cosa cambia per i condomini e privati?
Dal 13 aprile ripartono le domande per il Conto Termico 3.0: le novità e i requisiti per accedere all'incentivo.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 7 agosto 2025 il Conto Termico 3.0 è diventato realtà sostituendo il DM 16/2/2016 (il così detto “Conto termico 2.0”), aggiornando le regole per gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica. Alcune novità contenuto nel nuovo decreto, infatti, incidono direttamente condomìni e toccano beneficiari, interventi ammessi, massimali, procedure.

Inoltre, dopo la sospensione di marzo (causata da un notevole numero di domande), a partire dal 13 aprile riaprono ufficialmente le domande per il Conto termico 3.0 con una dotazione prevista di 900 milioni (500 milioni stanziati per i privati e 400 milioni per le pubbliche amministrazioni).

La cornice operativa, tuttavia, deve oggi essere letta anche alla luce della FAQ pubblicata dal GSE il 25 giugno 2026, che chiarisce il perimetro degli incentivi quando si sostituisce una caldaia combinata a gas con più generatori distinti.

Quali sono le novità del Conto Termico 3.0

Ecco, in sintesi, quali sono le novità del decreto:

  • domande più “blindate” nei tempi;
  • elenco puntuale delle opere incentivabili; 
  • apertura a fotovoltaico + accumulo se abbinati alla sostituzione con pompe di calore elettriche: 
  • stop alle caldaie a condensazione; 
  • capienza del meccanismo confermata a 900 milioni €/anno (400 PA, 500 privati). 

Conto Termico 3.0: beneficiari, budget e tempistiche

Il Conto Termico 3.0 conferma l’architettura del precedete meccanismo con plafond annuo di 900 milioni (di cui 400 M€ alle PA e 500 M€ ai privati), ma estende il perimetro operativo anche tramite CER e configurazioni di autoconsumo.

Il decreto è alternativo alle detrazioni fiscali: per la stessa spesa, si potrà scegliere se utilizzare il Conto Termico o in alternativa il classico bonus, al fine di evitare sovrapposizioni. 

Per i privati (quindi anche per i condomìni), la domanda va presentata entro 90 giorni dalla conclusione lavori (prima erano previsti 60 giorni); in ogni caso è possibile consultare il sito del GSE (Gestore Servizi Energetici).

La decisione del TAR

Il TAR Lazio, con sentenza del 27 giugno 2025, ha confermato la posizione del GSE sul Conto Termico: per accedere agli incentivi è necessaria la sostituzione completa del generatore. Il giudice ha richiamato l’art. 4 del D.M. 16 febbraio 2016, che ammette i contributi solo se l’intervento prevede la sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione con apparecchi di nuova costruzione.

La decisione ribadisce che non è sufficiente rinnovare parzialmente il sistema, ma occorre sostituire tutte le componenti, comprese le unità di condensazione ed evaporazione. La mancata sostituzione di una parte del generatore comporta la perdita del diritto all’incentivo. Il TAR ha così respinto il ricorso dell’azienda, chiarendo definitivamente l’interpretazione restrittiva della norma.

Interventi incentivabili in condominio

Per persone fisiche e condomìni lo schema Conto Termico 3.0 prevede un elenco puntuale delle opere incentivabili:

  • Pompe di calore (anche combinate impianti di acqua calda sanitaria) in sostituzione di impianti esistenti.
  • Sistemi ibridi “factory made” o bivalenti in sostituzione. 
  • Solare termico (acqua calda sanitaria /riscaldamento; anche solar cooling).
  • Biomasse ad alte prestazioni (4–5 stelle) in sostituzione.
  • Scaldacqua a pompa di calore.
  • Allaccio a teleriscaldamento efficiente.
  • Microcogenerazione (fonti energetiche rinnovabili).
  • Fotovoltaico + accumulo solo se abbinati alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.

La novità rilevante è il non finanziamento delle caldaie a condensazione, che escono dal perimetro. 

Inoltre: 

  • per gli edifici pubblici di piccoli Comuni (≤15.000 ab.), scuole e sanitari, l’incentivo può arrivare fino al 100%; 
  • per i privati si conferma un tetto massimo intorno al 65% (in base alla tipologia). 

Gli interventi incentivabili in condominio previsti dal Conto Termico 3.0

Cosa si prevede:

Categoria / Intervento Operazione incentivata (condomini e persone fisiche) Contabilizzazione del calore
Pompe di calore Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche o a gas (anche combinate per la produzione di acqua calda sanitaria).  Obbligatoria se l’impianto ha potenza termica utile > 200 kW (installazione di sistemi di contabilizzazione).
Sistemi ibridi Sostituzione di impianti esistenti con sistemi ibridi “factory made” o bivalenti basati su pompa di calore. Obbligatoria se > 200 kW.
Solare termico installazione di impianti solari termici per produzione di acqua calda sanitaria e/o integrazione del riscaldamento; possibile abbinamento a raffrescamento solare (solar cooling); produzione di energia termica anche per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Obbligatoria se superficie dei collettori > 100 m² (installazione di sistemi di contabilizzazione).
Generatori a biomassa Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, di riscaldamento di serre e fabbricati rurali o per produzione di energia termica destinata a processi produttivi o all’immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con generatori alimentati da biomassa; ammessi anche sistemi ibridi “factory made” o bivalenti con pompa di calore. Obbligatoria se > 200 kW.
Scaldacqua a pompa di calore Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore. Non è indicato un obbligo specifico nel testo fornito.
Allaccio a teleriscaldamento efficiente Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti. Non è indicato un obbligo specifico nel testo fornito.
Microcogenerazione alimentata da fonti rinnovabili Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti di energia rinnovabile. Non è indicato un obbligo specifico nel testo fornito.

Conto Termico 2.0 vs Conto Termico 3.0: le principali differenze

Ecco una tabella comparativa:

Profilo Conto Termico 2.0 Conto Termico 3.0
Tecnologie ammissibili (privati/condomìni) Pompe di calore, ibridi, solare termico, biomasse, scaldacqua a PdC, teleriscaldamento, microcogenerazione; caldaie a condensazione non incentivabili  Vengono escluse le caldaie a condensazione
Beneficiari PA e soggetti privati Tra i beneficiari rientrano anche le CER, l’autoconsumo collettivo e il Terzo settore equiparato alle PA su specifici profili.
Edifici interessati Prevalenza residenziale per privati Prevista l’estensione ad edifici non residenziali privati per alcuni interventi di efficienza.
Budget annuo 900 mln € (400 PA, 500 privati). Confermato lo stesso budget
Intensità incentivo In genere 40–65%; fino al 100% per PA in casi specifici (piccoli Comuni, scuole/sanitario con interventi prioritari). Confermate le percentuali e 100% per piccoli Comuni/scuole/sanitario nei casi previsti.
Presentazione domanda (accesso diretto) 60 giorni dalla fine lavori (Portaltermico GSE). Esteso a 90 giorni dalla fine lavori (Portaltermico GSE).

 

Il nuovo chiarimento GSE: niente doppio incentivo se si sostituisce la stessa caldaia combinata

Con la FAQ KB0017848, pubblicata il 25 giugno 2026, il GSE ha chiarito un caso operativo molto frequente: la sostituzione di una caldaia a gas combinata, cioè un generatore che produce sia riscaldamento sia acqua calda sanitaria.

Secondo il GSE, non è ammissibile presentare una richiesta di multi-intervento che sommi l’intervento III.A, relativo alla pompa di calore per il riscaldamento, e l’intervento III.E, relativo allo scaldacqua a pompa di calore per ACS, quando entrambi i nuovi generatori servono le medesime utenze prima alimentate dalla stessa caldaia combinata.

In questa ipotesi resta incentivabile solo l’intervento III.A. L’intervento III.E, infatti, presuppone la rimozione di uno scaldacqua elettrico o a gas dedicato esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, requisito che manca quando viene dismessa una caldaia combinata.

Il chiarimento è importante per condomìni, proprietari e tecnici: prima di stimare il beneficio economico occorre verificare quale generatore viene effettivamente sostituito. Se lo scaldacqua a pompa di calore è installato solo per produrre ACS, non può essere fatto rientrare nell’intervento III.A, perché non costituisce impianto di climatizzazione invernale.

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